Cosa sono le agenzie per la fornitura di lavoro temporaneo?

 

Quando un'azienda ha bisogno di una risorsa per la sostituzione di un lavoratore in ferie o in malattia o in maternità o in permesso, oppure ha una grossa commissione per cui per un certo periodo non riesce a produrre abbastanza con il normale numero di lavoratori, o quando si verifichi l'esigenza di assumere uno o più lavoratori solo per un tempo limitato, ci sono due possibilità per l'azienda: cercarsi i lavoratori ed assumerli con un contratto a tempo determinato, oppure rivolgersi ad un'agenzia di lavoro temporaneo (o interinale, cioè 'ad interim', che in latino significa all'incirca 'in via provvisoria'). Molto spesso la seconda scelta è la migliore, perchè l'esigenza può essere immediata, come nella sostituzione per malattia, e l'azienda può non avere il tempo ed il personale per effettuare la ricerca e la selezione, oppure più semplicemente perché i costi di ricerca, selezione ed amministrazione (per semplicità, il contratto) sarebbero ben maggiori di quelli dell'agenzia interinale.

L'agenzia, dal canto suo, lavora su due fronti: ricerca potenziali lavoratori e si crea un archivio di curricula, prende contatto con l'azienda e ne ascolta le necessità, seleziona i lavoratori tra quelli presenti in archivio ed altri contattati attraverso le strutture comunali (Informagiovani, ecc.) o le inserzioni sui giornali, ASSUME il lavoratore e lo manda a lavorare in azienda con un contratto di FORNITURA (per questo si chiama 'fornitura di lavoro temporaneo'). Il contratto tra agenzia e lavoratore può durare da un minimo di due giorni ad un massimo di sei mesi, prorogabili fino a quattro volte (dunque un massimo di due anni). Una buona percentuale delle persone assunte tramite le agenzie interinali sono state poi assunte a tempo indeterminato dall'azienda. Questo perché le aziende non si fanno sfuggire le buone risorse ed il lavoro temporaneo è un buon modo per 'testare' il lavoratore! Inoltre se l'azienda, entro sei mesi dalla scadenza del contratto, deve assumere qualcuno con la stessa mansione ricoperta dal lavoratore temporaneo, quest'ultimo può far valere il suo diritto di precedenza sugli altri: in pratica l'azienda deve assumere lui e non altri, a meno che non possa dimostrare l'inadeguatezza del lavoratore, ad esempio per incomprensioni, ma non per scarsa produttività (che, del resto, non può essere neanche motivo di licenziamento, anche se molti non lo sanno).

La prima parte della legge 196/97 (il cosiddetto 'Pacchetto Treu') parla proprio del lavoro temporaneo, stabilendo diritti e doveri dell'impresa fornitrice (l'agenzia interinale), dell'impresa utilizzatrice (l'azienda che utilizzerà la risorsa) e del lavoratore.

 

Consigliamo alcuni siti per approfondire l'argomento:

http://www.comune.torino.it/lavoro/num13_97/treu.htm L'Informalavoro del comune di Torino spiega l'interinale.

http://www.press.sicilia.it/cisl/TREU.HTM La CISL Sicilia analizza la legge Treu punto per punto.

http://www.lavorare.com/interim/treu.htm Il pacchetto Treu zippato da scaricare in 28 kb.

http://offertelavoro.it/interinale/agenzie.htm La lista delle agenzie interinali in Italia, anche se non proprio completa...