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Art.
1 - Natura
La Consulta Regionale per la
Pastorale della Salute é un organismo della Conferenza Episcopale
Umbra, per la promozione, I'animazione e il coordinamento della
pastorale Sanitaria nella Regione Ecclesiastica Umbra. Essa fa
parte di diritto del Centro Regionale Umbro di Pastorale.
Art.
2 - Finalità
La consulta persegue i seguenti
scopi:
2.1. studia i problemi connessi
con la Pastorale della Salute, allo scopo di favorire:
a) l'evangelizzazione, la catechesi e l'orientamento
culturale;
b) l'affermazione dei valori cristiani nelle legislazioni e
nelle istituzioni socio-sanitarie;
c) la partecipazione dei cristiani alla gestione civica
della salute;
2.2. promuove il collegamento e
l'armonia operativa delle consulte diocesane tra di loro e con le
altre istituzioni ecclesiali regionali, impegnate nel settore;
2.3. favorisce attraverso un
proprio centro la formazione degli operatori della pastorale della
salute e di quanti a qualsiasi titolo operano in campo sanitario;
2.4. promuove l'inserimento
della pastorale sanitaria e dei relativi organismi nella vita
ecclesiale e nei piani pastorali regionali e diocesani;
2.5. presenta opportune proposte
operative alla C.E.U. per rendere concrete le predette finalità
per favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni
civili che si interessano del settore.
Art.3
- Organi:
Organi della Consulta sono: il
Presidente, il Direttore, la Giunta esecutiva e l'Assemblea .
Art.
4 - Il Presidente
Il Presidente della Consulta é
il Vescovo delegato della C.E.U.
Il Presidente convoca, presiede
e dirige l'attività della Consulta.
In caso di temporanea assenza,
le sue funzioni sono esercitate dal Direttore.
Art.
5 - I1 Direttore
Il Direttore è nominato dalla
C.E.U. su proposta del Presidente.
Egli è il principale
collaboratore del Presidente e si avvale dell'aiuto di un
Segretario da lui stesso nominato.
Il Direttore informa il
Presidente circa la vita e le attività della Consulta.
Art.
6 - La Giunta esecutiva
Compongono la giunta:
- Il Presidente
- Il Direttore;
- Il Segretario;
- Il Responsabile del Centro di
Formazione;
- I Direttori degli Uffici
Diocesani per la pastorale della Salute;
- L'Assistente ecclesiastico che
è nominato dalla C.E.U. su proposta del Presidente e dei
Direttori diocesani.
La Giunta ha il compito di:
- decidere circa l'ammissione
dei membri dell'assemblea;
- predisporre i lavori
dell'assemblea e renderne esecutive le indicazioni;
- curare le relazioni pubbliche
e la rappresentitatività con la Consulta Nazionale e con la
Pontificia Commissione per la Pastorale degli Operatori
Sanitari;
- programmare le opportune
attività per il raggiungimento delle finalità della Consulta.
Art.
7 - L'Assemblea
Compongono l'assemblea:
- Il Presidente;
- Il Direttore;
- Il Segretario;
- Il Responsabile del Centro di
Formazione;
- L'Assistente ecclesiastico;
- I Direttori e gli Assistenti
ecclesiestaci, degli Uffici Diocesani;
- Un Cappellano per ogni
Ospedale, Case di Cura e Case di riposo operanti nella regione;
- Un rappresentante ciascun
Istituto di Vita Consacrata, di Associazione o Movimento
particolarmente impegnato nella pastorale della Salute, designato
dai rispettivi organi competenti.
Art.
8 - Riunioni
La Consulta è convocata in
assemblea ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno.
Assemblee straordinarie possono
essere convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga
necessario o ne sia stata fatta richiesta dalla metà dei membri.
Il Presidente può invitare alle
riunioni esperti esterni all'assemblea.
La Giunta esecutiva è convocata
di norma dal Presidente 3 volte l'anno; in via straordinaria ogni
volta che egli ritenga cio necessario.
Art.
9 - Commissioni di settore
Per lo studio di specifici
problemi o per l'attuazione di attività particolari potranno
costituirsi commissioni temporanee nominate dalla Giunta.
Art.
10 - Durata delle cariche
Tutte le cariche hanno la durata
di un triennio e possono essere riconfermate.
Art.
11 - Mezzi economici
Il finanziamento delle attività
della Consulta è disposto dalla C.E.U., su richiesta del
Presidente.
Art.
12 - Disposizioni finali
Per tutto
ciò che non è previsto dal presente Regolamento, si fa
riferimento alle disposizioni del Diritto Canonico, al regolamento
della C.E.U. e allo statuto del Centro Regionale Umbro di
Pastorale.
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