Chi siamo Scrivi alla diocesi Ritona all' Home Page

 
 

Statuto della Consulta Regionale per la Pastorale della Salute

 

Art. 1 - Natura

La Consulta Regionale per la Pastorale della Salute é un organismo della Conferenza Episcopale Umbra, per la promozione, I'animazione e il coordinamento della pastorale Sanitaria nella Regione Ecclesiastica Umbra. Essa fa parte di diritto del Centro Regionale Umbro di Pastorale.

 

Art. 2 - Finalità

La consulta persegue i seguenti scopi:

2.1. studia i problemi connessi con la Pastorale della Salute, allo scopo di favorire:          

            a) l'evangelizzazione, la catechesi e l'orientamento culturale;

            b) l'affermazione dei valori cristiani nelle legislazioni e nelle istituzioni socio-sanitarie;

            c) la partecipazione dei cristiani alla gestione civica della salute;

2.2. promuove il collegamento e l'armonia operativa delle consulte diocesane tra di loro e con le altre istituzioni ecclesiali regionali, impegnate nel settore;

2.3. favorisce attraverso un proprio centro la formazione degli operatori della pastorale della salute e di quanti a qualsiasi titolo operano in campo sanitario;

2.4. promuove l'inserimento della pastorale sanitaria e dei relativi organismi nella vita ecclesiale e nei piani pastorali regionali e diocesani;

2.5. presenta opportune proposte operative alla C.E.U. per rendere concrete le predette finalità per favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili che si interessano del settore.

 

Art.3 - Organi:

Organi della Consulta sono: il Presidente, il Direttore, la Giunta esecutiva e l'Assemblea .

 

Art. 4 - Il Presidente

Il Presidente della Consulta é il Vescovo delegato della C.E.U.

Il Presidente convoca, presiede e dirige l'attività della Consulta.

In caso di temporanea assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Direttore.

 

Art. 5 - I1 Direttore

Il Direttore è nominato dalla C.E.U. su proposta del Presidente.

Egli è il principale collaboratore del Presidente e si avvale dell'aiuto di un Segretario da lui stesso nominato.

Il Direttore informa il Presidente circa la vita e le attività della Consulta.

 

Art. 6 - La Giunta esecutiva

Compongono la giunta:

- Il Presidente

- Il Direttore;

- Il Segretario;

- Il Responsabile del Centro di Formazione;

- I Direttori degli Uffici Diocesani per la pastorale della Salute;

- L'Assistente ecclesiastico che è nominato dalla C.E.U. su proposta del Presidente e dei Direttori diocesani.

 

La Giunta ha il compito di:

- decidere circa l'ammissione dei membri dell'assemblea;

- predisporre i lavori dell'assemblea e renderne esecutive le indicazioni;

- curare le relazioni pubbliche e la rappresentitatività con la Consulta Nazionale e con la

   Pontificia Commissione per la Pastorale degli Operatori Sanitari;

- programmare le opportune attività per il raggiungimento delle finalità della Consulta.

 

Art. 7 - L'Assemblea

Compongono l'assemblea:

- Il Presidente;

- Il Direttore;

- Il Segretario;

- Il Responsabile del Centro di Formazione;

- L'Assistente ecclesiastico;

- I Direttori e gli Assistenti ecclesiestaci, degli Uffici Diocesani;

- Un Cappellano per ogni Ospedale, Case di Cura e Case di riposo operanti nella regione;

- Un rappresentante ciascun Istituto di Vita Consacrata, di Associazione o Movimento particolarmente impegnato nella pastorale della Salute, designato dai rispettivi organi competenti.

 

Art. 8 - Riunioni

La Consulta è convocata in assemblea ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta dalla metà dei membri.

Il Presidente può invitare alle riunioni esperti esterni all'assemblea.

La Giunta esecutiva è convocata di norma dal Presidente 3 volte l'anno; in via straordinaria ogni volta che egli ritenga cio necessario.

 

Art. 9 - Commissioni di settore

Per lo studio di specifici problemi o per l'attuazione di attività particolari potranno costituirsi commissioni temporanee nominate dalla Giunta.

 

Art. 10 - Durata delle cariche

Tutte le cariche hanno la durata di un triennio e possono essere riconfermate.

 

Art. 11 - Mezzi economici

Il finanziamento delle attività della Consulta è disposto dalla C.E.U., su richiesta del Presidente.

 

Art. 12 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni del Diritto Canonico, al regolamento della C.E.U. e allo statuto del Centro Regionale Umbro di Pastorale.