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Statuto della Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute

 

Art. 1 - Natura

La consulta Diocesana per la Pastorale Sanitaria é un organo ecclesiale, istituito dal Vescovo, per la promozione, l'animazione e il coordinamento della Pastorale della Sanità in Diocesi.

Art. 2 - Finalità

La consulta persegue i seguenti scopi: a) studia i problemi connessi con la Pastorale della Sanità, sia ai fini dell'Evangelizzazione, della catechesi e dell'orientamento culturale, sia ai fini dell'affermazione dei valori cristiani nelle legislazioni e nelle istituzioni socio-sanitarie, sia ai fini della partecipazione dei cristiani alla gestione civica della salute; b) promuove la collaborazione e l'unità di azione tra le istituzioni ecclesiali, presenti in diocesi, impegnate nel settore; c) promuove e collabora alla formazione etica degli operatori sanitari e di quanti a qualsiasi titolo operano in campo sanitario; d) collabora, per quanto di reciproca competenza, con il Consiglio Pastorale Diocesano e con la Caritas Diocesana.

Art. 3 - Organi:

Organi della Consulta Diocesana sono: il Presidente, l'Assemblea dei membri e la Giunta esecutiva .

Art. 4 - Il Presidente

Il presidente della Consulta diocesana é il responsabile dell'Ufficio diocesano per la pastorale della sanità; viene nominato dal Vescovo dopo la consultazione dei membri della Giunta di pastorale sanitaria. Il Presidente opera in stretta relazione con il Vescovo; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta; rappresenta la Consulta presso gli organismi ecclesiali e civili.

Art. 5 - L'Assemblea

L'assemblea é costituita dai membri della Consulta. Sono membri della Consulta: - rappresentanti delle parrocchie o delle vicarie ; - rappresentanti delle istituzioni ecclesiali impegnate nella sanità (case di ricovero, di cura e di accoglienza, misericordie, confraternite) - i cappellani delle cappellanie ospedaliere presenti in diocesi; - rappresentanti dei religiosi e religiose che operano nel mondo della sanità; - rappresentante della Caritas diocesana; - rappresentanti delle associazioni professionali sanitarie cattoliche; dei gruppi e movimenti ecclesiali che operano in diocesi nel settore della Sanità; delle realtà di volontariato cattolico; delle associazioni laiche di ammalati e famiglie di ammalati di ispirazione cristiana. Sul diritto a far parte della Consulta di tutte queste realtà decide il Vescovo. Il Vescovo ha la facoltà di integrare i rappresentanti della Consulta con persone particolarmente competenti in campi specifici della ricerca scientifica ed etica, della assistenza e cura degli ammalati, della gestione della sanità pubblica.,

Art. 6 - La Giunta esecutiva

I membri della Giunta esecutiva sono nominati dal Vescovo, tenendo conto delle indicazioni emerse in seno alla Consulta. Ordinariamente essi verranno scelti tra i componenti della Consulta che si rendono disponibili o anche tra persone qualificate ed impegnate nella pastorale della sanità. . E' membro di diritto della Giunta il presbitero nominato dal Vescovo come Assistente diocesano. La Giunta ha diritto di cooptare membri aggiuntivi per un numero di membri non superiore ad 1/4 dei propri componenti. I membri dimissionari possono essere sostituiti e vengono nominati con lo stesso criterio dei membri eletti. La Giunta ha il compito di: - predisporre i lavori dell'Assemblea e renderne esecutive le indicazioni - coordinare i lavori delle commissioni eventualmente operanti e curare la pubblicazione dei documenti approvati; - elaborare un organico piano pastorale sanitario pluriennale da sottoprre alla consultazione dell'Assemblea e alla successiva approvazione del Vescovo; - promuovere tutte quelle iniziative utili alla diffusione dell' informazione sui problemi della pastorale sanitaria in diocesi, soprattutto attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione; - favorire la più ampia collaborazione tra i soggetti pastorali operanti su obiettivi specifici; - istituire e curare un Centro di documentazione sulle problematiche sanitarie al servizio della diocesi; - organizzare l'annuale Giornata Mondiale del Malato; - curare le pubbliche relazioni e su delega del Presidente, la rappresentanza nei confronti di organismi ecclesiali e civili.

Il Presbitero nominato dal Vescovo come assistente diocesano collabora con i membri della Giunta per il raggiungimento degli scopi della Consulta; collabora all'animazione e alla cura dei momenti liturgici e spirituali promossi dalla Consulta; è disponibile per la guida e la formazione spirituale dei membri della Consulta.

Art. 7 - Durata delle cariche

La giunta resta in carica per tre anni e può essere riconfermata. La Giunta decade per dimissione di almeno 2/3 dei suoi componenti o per revoca del mandato da parte del Vescovo.

Art. 8 - Riunioni

L'Assemblea della Consulta é convocata almeno due volte l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni volta che il Presidente o almeno un terzo dei membri dell'assemblea lo ritengano necessario.

Art. 9 - Commissioni di settore

Il Vescovo, anche su proposta dell'Assemblea o della Giunta esecutiva, può nominare delle Commissioni di lavoro, permanenti o temporanee, per lo studio di problematiche specifiche.

Art. 10 - Attività della Consulta

La Consulta diocesana agisce in sintonia con il Vescovo . Gli atti di particolare rilievo, specialmente quelli destinati ad essere resi pubblici, devono avere la sua approvazione.

Art. 11 - Collegamenti

La Consulta Diocesana é collegata tramite un suo rappresentante laico e l'Assistente diocesano alla Consulta Regionale per la Pastorale della Sanità, recependone proposte ed iniziative.

Art. 12 - Mezzi economici

La Giunta predispone annualmente un bilancio preventivo e lo sottopone all'approvazione dell'Ordinario Diocesano per il necessario finanziamento delle attività da parte della Diocesi. Redige a fine anno il bilancio consuntivo e lo rende noto all'Assemblea.

Art. 13 - Approvazione del Regolamento

La giunta propone al Vescovo il Regolamento che, approvato, diventa strumento per l'attuazione concreta dello statuto stesso

 

REGOLAMENTO

Art. 1 - La sede della Consulta diocesana di pastorale sanitaria della Diocesi di Perugia è in via Ritorta 10, Perugia.

Art. 2 - I membri dell'Assemblea della Consulta diocesana di pastorale sanitaria in riferimento all'articolo 4 dello Statuto sono così designati: - n. 1 rappresentante di ogni unità pastorale - n. 1 rapprentante per ogni zona pastorale - n. 1 rappresentante per ciascuna delle istituzioni sanitarie cattoliche - n. 1 cappellano per ciascun presidio ospedaliero pubblico o privato - n. 1 rappresentante per ogni famiglia religiosa operante nel mondo della sanità. - n. 1 rappresentante della Caritas diocesana - n. 1 rappresentante per ciascuna associazione professionale sanitaria cattolica, gruppo e movimento ecclesiale, realtà di volontariato cattolico, associazioni laiche di ammalati e famiglie di ammalati Il numero degli esperti nominati dal Vescovo non deve superare di 1/5 i membri effettivi della Consulta.

Art. 3 - Di ogni seduta dell'assemblea verrà stilato un verbale redatto da un Segretario nominato all'inizio della seduta.

Art. 4 - I membri dell'assemblea sono convocati dal Presidente con lettera semplice almeno 10 giorni prima.

Art. 5 Il numero dei membri della Giunta è fissato in 6, escluso il Presidente e l'assistente diocesano.

Art. 6 - Per la migliore organizzazione dell'attività della Giunta, i compiti possono essere suddivisi tra i membri. In particolare sono previsti i seguenti ambiti: - segreteria, sede e centro di documentazione - informazione e pubblicazione, rapporti con i mezzi di comunicazione - apporti con Enti, Ospedali e pubblici poteri - formazione e convegni - pastorale ospedaliera

Art. 7 - La giunta si riunisce almeno una volta al mese ed è convocata dal Presidente in via semplice. Lavora su un ordine del giorno e viene redatto un verbale delle riunioni.