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Art. 1 - Natura
La consulta Diocesana per la Pastorale Sanitaria
é un organo ecclesiale, istituito dal Vescovo, per la promozione,
l'animazione e il coordinamento della Pastorale della Sanità in
Diocesi.
Art. 2 - Finalità
La consulta persegue i seguenti scopi: a) studia i
problemi connessi con la Pastorale della Sanità, sia ai fini
dell'Evangelizzazione, della catechesi e dell'orientamento
culturale, sia ai fini dell'affermazione dei valori cristiani
nelle legislazioni e nelle istituzioni socio-sanitarie, sia ai
fini della partecipazione dei cristiani alla gestione civica della
salute; b) promuove la collaborazione e l'unità di azione tra le
istituzioni ecclesiali, presenti in diocesi, impegnate nel
settore; c) promuove e collabora alla formazione etica degli
operatori sanitari e di quanti a qualsiasi titolo operano in campo
sanitario; d) collabora, per quanto di reciproca competenza, con
il Consiglio Pastorale Diocesano e con la Caritas Diocesana.
Art. 3 - Organi:
Organi della Consulta Diocesana sono: il
Presidente, l'Assemblea dei membri e la Giunta esecutiva .
Art. 4 - Il Presidente
Il presidente della Consulta diocesana é il
responsabile dell'Ufficio diocesano per la pastorale della
sanità; viene nominato dal Vescovo dopo la consultazione dei
membri della Giunta di pastorale sanitaria. Il Presidente opera in
stretta relazione con il Vescovo; convoca e presiede le riunioni
dell'Assemblea e della Giunta; rappresenta la Consulta presso gli
organismi ecclesiali e civili.
Art. 5 - L'Assemblea
L'assemblea é costituita dai membri della
Consulta. Sono membri della Consulta: - rappresentanti delle
parrocchie o delle vicarie ; - rappresentanti delle istituzioni
ecclesiali impegnate nella sanità (case di ricovero, di cura e di
accoglienza, misericordie, confraternite) - i cappellani delle
cappellanie ospedaliere presenti in diocesi; - rappresentanti dei
religiosi e religiose che operano nel mondo della sanità; -
rappresentante della Caritas diocesana; - rappresentanti delle
associazioni professionali sanitarie cattoliche; dei gruppi e
movimenti ecclesiali che operano in diocesi nel settore della
Sanità; delle realtà di volontariato cattolico; delle
associazioni laiche di ammalati e famiglie di ammalati di
ispirazione cristiana. Sul diritto a far parte della Consulta di
tutte queste realtà decide il Vescovo. Il Vescovo ha la facoltà
di integrare i rappresentanti della Consulta con persone
particolarmente competenti in campi specifici della ricerca
scientifica ed etica, della assistenza e cura degli ammalati,
della gestione della sanità pubblica.,
Art. 6 - La Giunta esecutiva
I membri della Giunta esecutiva sono nominati dal
Vescovo, tenendo conto delle indicazioni emerse in seno alla
Consulta. Ordinariamente essi verranno scelti tra i componenti
della Consulta che si rendono disponibili o anche tra persone
qualificate ed impegnate nella pastorale della sanità. . E'
membro di diritto della Giunta il presbitero nominato dal Vescovo
come Assistente diocesano. La Giunta ha diritto di cooptare membri
aggiuntivi per un numero di membri non superiore ad 1/4 dei propri
componenti. I membri dimissionari possono essere sostituiti e
vengono nominati con lo stesso criterio dei membri eletti. La
Giunta ha il compito di: - predisporre i lavori dell'Assemblea e
renderne esecutive le indicazioni - coordinare i lavori delle
commissioni eventualmente operanti e curare la pubblicazione dei
documenti approvati; - elaborare un organico piano pastorale
sanitario pluriennale da sottoprre alla consultazione
dell'Assemblea e alla successiva approvazione del Vescovo; -
promuovere tutte quelle iniziative utili alla diffusione dell'
informazione sui problemi della pastorale sanitaria in diocesi,
soprattutto attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione; -
favorire la più ampia collaborazione tra i soggetti pastorali
operanti su obiettivi specifici; - istituire e curare un Centro di
documentazione sulle problematiche sanitarie al servizio della
diocesi; - organizzare l'annuale Giornata Mondiale del Malato; -
curare le pubbliche relazioni e su delega del Presidente, la
rappresentanza nei confronti di organismi ecclesiali e civili.
Il Presbitero nominato dal Vescovo come assistente
diocesano collabora con i membri della Giunta per il
raggiungimento degli scopi della Consulta; collabora
all'animazione e alla cura dei momenti liturgici e spirituali
promossi dalla Consulta; è disponibile per la guida e la
formazione spirituale dei membri della Consulta.
Art. 7 - Durata delle cariche
La giunta resta in carica per tre anni e può
essere riconfermata. La Giunta decade per dimissione di almeno 2/3
dei suoi componenti o per revoca del mandato da parte del Vescovo.
Art. 8 - Riunioni
L'Assemblea della Consulta é convocata almeno due
volte l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni volta
che il Presidente o almeno un terzo dei membri dell'assemblea lo
ritengano necessario.
Art. 9 - Commissioni di settore
Il Vescovo, anche su proposta dell'Assemblea o
della Giunta esecutiva, può nominare delle Commissioni di lavoro,
permanenti o temporanee, per lo studio di problematiche
specifiche.
Art. 10 - Attività della Consulta
La Consulta diocesana agisce in sintonia con il
Vescovo . Gli atti di particolare rilievo, specialmente quelli
destinati ad essere resi pubblici, devono avere la sua
approvazione.
Art. 11 - Collegamenti
La Consulta Diocesana é collegata tramite un suo
rappresentante laico e l'Assistente diocesano alla Consulta
Regionale per la Pastorale della Sanità, recependone proposte ed
iniziative.
Art. 12 - Mezzi economici
La Giunta predispone annualmente un bilancio
preventivo e lo sottopone all'approvazione dell'Ordinario
Diocesano per il necessario finanziamento delle attività da parte
della Diocesi. Redige a fine anno il bilancio consuntivo e lo
rende noto all'Assemblea.
Art. 13 - Approvazione del Regolamento
La giunta propone al Vescovo il Regolamento che,
approvato, diventa strumento per l'attuazione concreta dello
statuto stesso
REGOLAMENTO
Art. 1 - La sede della Consulta diocesana
di pastorale sanitaria della Diocesi di Perugia è in via Ritorta
10, Perugia.
Art. 2 - I membri dell'Assemblea della
Consulta diocesana di pastorale sanitaria in riferimento
all'articolo 4 dello Statuto sono così designati: - n. 1
rappresentante di ogni unità pastorale - n. 1 rapprentante per
ogni zona pastorale - n. 1 rappresentante per ciascuna delle
istituzioni sanitarie cattoliche - n. 1 cappellano per ciascun
presidio ospedaliero pubblico o privato - n. 1 rappresentante per
ogni famiglia religiosa operante nel mondo della sanità. - n. 1
rappresentante della Caritas diocesana - n. 1 rappresentante per
ciascuna associazione professionale sanitaria cattolica, gruppo e
movimento ecclesiale, realtà di volontariato cattolico,
associazioni laiche di ammalati e famiglie di ammalati Il numero
degli esperti nominati dal Vescovo non deve superare di 1/5 i
membri effettivi della Consulta.
Art. 3 - Di ogni seduta dell'assemblea
verrà stilato un verbale redatto da un Segretario nominato
all'inizio della seduta.
Art. 4 - I membri dell'assemblea sono
convocati dal Presidente con lettera semplice almeno 10 giorni
prima.
Art. 5 Il numero dei membri della Giunta è
fissato in 6, escluso il Presidente e l'assistente diocesano.
Art. 6 - Per la migliore organizzazione
dell'attività della Giunta, i compiti possono essere suddivisi
tra i membri. In particolare sono previsti i seguenti ambiti: -
segreteria, sede e centro di documentazione - informazione e
pubblicazione, rapporti con i mezzi di comunicazione - apporti con
Enti, Ospedali e pubblici poteri - formazione e convegni -
pastorale ospedaliera
Art. 7 - La giunta si riunisce almeno una
volta al mese ed è convocata dal Presidente in via semplice.
Lavora su un ordine del giorno e viene redatto un verbale delle
riunioni.
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